Art. 94a LAM dal 2024

Art. 94a (1) Trattamento di dati personali
1 Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: (2)
2 Per adempiere tali compiti possono inoltre effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020 (5) sulla protezione dei dati (LPD) ed emanare decisioni individuali automatizzate ai sensi dell’articolo 21 LPD. (6)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2765; FF 2000 205).(2) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 84 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
(3) Introdotta dell’all. n. 13 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
(4) Nuova espr. giusta l’all. n. 33 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorit ), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
(5) RS 235.1
(6) Introdotto dall’all. 1 n. II 84 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.