CCS Art. 949d -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 949d CCS dal 2025

Art. 949d Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 949d Ricorso a privati per l’uso del registro fondiario informatizzato (1)

1 I Cantoni che tengono il registro fondiario su supporti informatici possono incaricare organizzazioni private di realizzare i compiti seguenti:

  • 1. garantire l’accesso ai dati del registro fondiario mediante procedura di richiamo;
  • 2. garantire l’accesso pubblico ai dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse;
  • 3. svolgere le pratiche con l’ufficio del registro fondiario per via elettronica.
  • 2 Le organizzazioni incaricate sottostanno alla vigilanza dei Cantoni e all’alta vigilanza della Confederazione.

    (1) Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 15 dic. 2017 (Atti dello stato civile e registro fondiario), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4017; FF 2014 3059).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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