CCS Art. 949b -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 949b CCS dal 2025

Art. 949b Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 949b Identificatore per le persone fisiche nel registro fondiario (1)

1 Per identificare le persone, gli uffici del registro fondiario utilizzano sistematicamente il numero AVS.

2 Comunicano il numero AVS soltanto ad altri servizi e istituzioni che ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali in relazione al registro fondiario e che sono autorizzati a utilizzare sistematicamente tale numero.

(1) Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 15 dic. 2017 (Atti dello stato civile e registro fondiario), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2018 4017, 2021 917; FF 2014 3059).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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