OR Art. 941 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 941 OR dal 2025
Art. 941 Emolumenti
1 Chi occasiona una decisione di un’autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento.
2 Il Consiglio federale disciplina le modalità di riscossione degli emolumenti, in particolare:
1. la base di calcolo degli emolumenti;2. la rinuncia alla riscossione degli emolumenti;3. la responsabilità nel caso in cui più persone sono soggette a emolumenti;4. l’esigibilità, la fatturazione e l’anticipo di emolumenti;5. la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti;6. la quota degli emolumenti riscossi dai Cantoni da versare alla Confederazione.3 Nel disciplinare gli emolumenti, il Consiglio federale osserva il principio di equivalenza e quello della copertura dei costi.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.