Art. 94 REDD dal 2022

Art. 94 Procedura successiva all’accettazione di una richiesta di parere consultivo da parte del Collegio
1. Quando il Collegio accetta una domanda di parere consultivo ai sensi dell’articolo 93, una Grande Camera è costituita conformemente all’articolo 24 paragrafo 2 lettera g del presente regolamento per esaminare la domanda e dare un parere consultivo.2. Il presidente della Grande Camera può invitare la giurisdizione che ha presentato la richiesta a sottoporre alla Corte ogni informazione complementare ritenuta necessaria per precisare l’oggetto della richiesta o il parere della giurisdizione interessata sulla questione sollevata dalla richiesta.3. Il presidente della Grande Camera può invitare le parti alla procedura interna a presentare osservazioni scritte e, all’occorrenza, a partecipare all’udienza.4. Le osservazioni scritte o gli altri documenti sono indirizzati al cancelliere nei termini impartiti dal presidente della Grande Camera, trascorsi i quali la procedura scritta si considera conclusa.5. Le disposizioni degli articoli 59 paragrafo 3 e 71 paragrafo 2 si applicano mutatis mutandis alla procedura seguita quando la Grande Camera deve dare un parere consultivo in virtù dell’articolo 2 del Protocollo n. 16 alla Convenzione. Al più tardi al termine della procedura scritta, il presidente della Grande Camera decide se occorre tenere un’udienza.6. Una copia delle osservazioni scritte depositate conformemente alle disposizioni dell’articolo 44 del presente regolamento è trasmessa alla giurisdizione che ha presentato la richiesta, la quale può prendere posizione al riguardo.7. I pareri consultivi della Grande Camera sono emessi alla maggioranza dei voti. Menzionano il numero dei giudici che costituiscono tale maggioranza.7B. I pareri consultivi sono resi in entrambe le lingue ufficiali della Corte; le due versioni linguistiche fanno ugualmente fede.8. Ogni giudice può, se lo desidera, allegare al parere consultivo della Corte l’esposizione della sua opinione separata, concordante o dissenziente, o una semplice dichiarazione di dissenso.9. Il parere consultivo è firmato dal presidente della Grande Camera e dal cancelliere. L’esemplare originale, debitamente firmato, è depositato negli archivi della Corte. Il cancelliere ne comunica una copia certificata conforme alla giurisdizione che ha presentato la richiesta e alla Parte contraente da cui quest’ultima dipende. 10. Una copia del parere consultivo è pure comunicata ai terzi intervenienti che hanno partecipato alla procedura in virtù dell’articolo 3 del Protocollo n. 16 alla Convenzione e dell’articolo 44 del presente regolamento.
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