Art. 94 LEF dal 2024

Art. 94 Pignoramento di frutti prima del raccolto
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2 L’alienazione delle messi fatta prima o nei giorni suindicati è nulla di fronte al creditore pignorante.
3 Sono salvi i diritti spettanti al creditore con pegno immobiliare sui frutti non ancora raccolti o separati dal suolo come parti costitutive del pegno, a condizione però che il creditore stesso abbia iniziato la procedura di realizzazione del pegno prima della realizzazione dei frutti pignorati. (1)
(1) Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.