Art. 94 LDIP dal 2025

Art. 94 Testamento (1)
1 La validità materiale, la revocabilità e l’interpretazione di un testamento nonché gli effetti delle disposizioni ivi contenute sono retti dal diritto dello Stato in cui il disponente è domiciliato al momento della confezione del testamento.
2 Se, nel testamento in questione o in una disposizione precedente, il disponente ha sottoposto l’intera successione al diritto di uno dei suoi Stati di origine (art. 91 cpv. 1), quest’ultimo surroga quello richiamato dal capoverso 1.
3 Il disponente può sottoporre il testamento al diritto di uno dei suoi Stati di origine. Deve averne la cittadinanza al momento della confezione del testamento o al momento della morte.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.