Art. 94 LFus dal 2023

Art. 94 Decisione di fusione
1 La fusione necessita dell’approvazione dell’organo superiore di direzione e inoltre, nel caso di una societ cooperativa, dell’assemblea generale. L’articolo 18 capoverso 1 lettera d si applica per quanto concerne le maggioranze occorrenti.
2 Nel caso di istituti di previdenza di diritto pubblico, è fatto salvo l’articolo 100 capoverso 3.
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