LStrl Art. 94 - Cooperazione con le autorità

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 94 LStrl dal 2025

Art. 94 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 94 (1) Cooperazione con le autorità

1 Le imprese di trasporto aereo cooperano con le autorità federali e cantonali competenti. Le modalità della cooperazione sono disciplinate nell’autorizzazione d’esercizio o nell’ambito di una convenzione tra la SEM e l’impresa.

2 Inoltre l’autorizzazione d’esercizio o la convenzione può in particolare stabilire:

  • a. misure particolari che l’impresa di trasporto aereo si impegna ad adottare per rispettare l’obbligo di diligenza secondo l’articolo 92;
  • b. l’introduzione di somme forfettarie in sostituzione delle spese di mantenimento e d’assistenza secondo l’articolo 93.
  • 3 Se stabilisce misure particolari ai sensi del capoverso 2 lettera a, l’autorizzazione d’esercizio o la convenzione può prevedere che un eventuale importo a carico dell’impresa di trasporto aereo secondo l’articolo 122a capoverso 1 sia ridotto al massimo della metà.

    (1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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