Art. 93 LCStr dal 2024
Art. 93 Stato difettoso dei veicoli (1)
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, compromette la sicurezza di un veicolo, in modo che ne risulti un pericolo d’incidente. Se l’autore ha agito per negligenza, è punito con la multa.
2 È punito con la multa:a. chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni;b. il detentore, o colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, che tollera intenzionalmente o per negligenza l’uso di un veicolo che non è conforme alle prescrizioni.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 ([RU 2012 6291]; [FF 2010 7455]).
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