Art. 93 CCS dal 2024

Art. 93 Radiotelevisione
1 La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione.
2 La radio e la televisione contribuiscono all’istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all’intrattenimento. Considerano le particolarit del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralit delle opinioni.
3 L’indipendenza della radio e della televisione nonché l’autonomia nella concezione dei programmi sono garantite.
4 Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa.
5 I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un’autorit indipendente di ricorso.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.