LD Art. 92a - Competenza per gli impieghi in Svizzera

Einleitung zur Rechtsnorm LD:



Art. 92a LD dal 2023

Art. 92a Legge sulle dogane (LD) drucken

Art. 92a (1) Competenza per gli impieghi in Svizzera

1 Il Consiglio federale è competente per l’approvazione degli impieghi non armati alle frontiere esterne dello spazio Schengen in Svizzera di esperti esteri in materia di protezione delle frontiere, della durata massima di sei mesi, convenuti annualmente con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

2 L’Assemblea federale è competente per l’approvazione degli impieghi di durata superiore a sei mesi o armati. In casi urgenti il Consiglio federale può chiedere a posteriori l’approvazione dell’Assemblea federale. Consulta previamente le Commissioni della politica estera e quelle della politica di sicurezza delle due Camere e i Cantoni interessati.

(1) Introdotto dall’all. n. 3 del DF del 1° ott. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 462; FF 2020 6219).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.