OR Art. 928a -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 928a OR dal 2025

Art. 928a Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 928a Collaborazione tra le autorità

1 Le autorità del registro di commercio collaborano nell’adempimento dei loro compiti. Si trasmettono tutte le informazioni e i documenti necessari per adempiere i loro compiti.

2 Salvo disposizione contraria della legge, le autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni comunicano agli uffici del registro di commercio i fatti che richiedono un’iscrizione, una modifica o una cancellazione.

2bis L’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio provvede affinché la banca dati centrale delle persone non contenga iscrizioni incompatibili con l’interdizione di esercitare un’attività secondo l’articolo 67 del Codice penale (1) , l’articolo 50 del Codice penale militare del 13 giugno 1927 (2) o l’articolo 16a capoverso 1 del diritto penale minorile del 20 giugno 2003 (3) . Esamina in particolare se le funzioni registrate nella banca dati centrale delle persone sono compatibili con le interdizioni di esercitare un’attività comunicate secondo l’articolo 64a della legge del 17 giugno 2016 (4) sul casellario giudiziale. (5)

2ter Se constata un’incompatibilità, informa il competente ufficio cantonale del registro di commercio. (5)

2quater L’ufficio cantonale del registro di commercio intima all’ente giuridico di prendere le misure necessarie. (5)

3 Per le informazioni e le comunicazioni non sono dovuti emolumenti.

(1) RS 311.0
(2) RS 321.0
(3) RS 311.1
(4) RS 330
(5) (6)
(6) (7)
(7) Introdotto dal n. I 1 della LF del 18 mar. 2022 sulla lotta contro l’abuso del fallimento, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 628; FF 2019 4321).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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