OR Art. 927 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 927 OR dal 2024
Art. 927 Del registro di commercio A. Definizione e scopo
1 Il registro di commercio è un insieme di banche dati tenute dallo Stato. Ha lo scopo, segnatamente, di registrare e di pubblicare i fatti giuridicamente rilevanti inerenti agli enti giuridici, così da garantire la certezza del diritto e la protezione dei terzi.
2 Per enti giuridici ai sensi del presente titolo s’intendono:1. le imprese individuali;2. le societ in nome collettivo;3. le societ in accomandita;4. le societ anonime;5. le societ in accomandita per azioni;6. le societ a garanzia limitata;7. le societ cooperative;8. le associazioni;9. le fondazioni;10. le societ in accomandita per investimenti collettivi di capitale;11. le societ di investimento a capitale fisso;12. le societ di investimento a capitale variabile;13. gli istituti di diritto pubblico;14. le succursali.
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