REDD Art. 92 - Presentazione di una domanda di parere consultivo

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 92 REDD dal 2022

Art. 92 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 92 Presentazione di una domanda di parere consultivo

1. In virtù dell’articolo 1 del Protocollo n. 16 alla Convenzione, alcune giurisdizioni delle Parti contraenti di tale protocollo possono rivolgere alla Corte richieste di pareri consultivi su questioni di principio relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e delle libert definiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. Ogni domanda di parere consultivo va inviata al cancelliere della Corte. 2.1. La richiesta deve essere motivata ed esporre:

  • a) l’oggetto del caso interno nonché il contesto giuridico e di fatto pertinente;
  • b) le disposizioni giuridiche interne pertinenti;
  • c) le questioni pertinenti relative alla Convenzione, in particolare i diritti o le libert in gioco;
  • d) se pertinente, una sintesi degli argomenti delle parti alla procedura interna sulla questione; e
  • e) se possibile e opportuno, un’esposizione da parte della giurisdizione da cui emana la richiesta di parere consultivo del suo parere sulla questione, compresa ogni analisi che ha compiuto della questione.
  • 2.2. La giurisdizione che presenta la richiesta sottopone ogni altro documento pertinente per il contesto giuridico e di fatto del caso pendente. 2.3. La giurisdizione che ha presentato la richiesta ne notifica l’eventuale ritiro al cancelliere. Ricevuta tale notifica, la Corte chiude il procedimento.


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