Art. 92 REDD dal 2022
Art. 92 Presentazione di una domanda di parere consultivo
1. In virtù dell’articolo 1 del Protocollo n. 16 alla Convenzione, alcune giurisdizioni delle Parti contraenti di tale protocollo possono rivolgere alla Corte richieste di pareri consultivi su questioni di principio relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e delle libert definiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. Ogni domanda di parere consultivo va inviata al cancelliere della Corte. 2.1. La richiesta deve essere motivata ed esporre: a) l’oggetto del caso interno nonché il contesto giuridico e di fatto pertinente; b) le disposizioni giuridiche interne pertinenti; c) le questioni pertinenti relative alla Convenzione, in particolare i diritti o le libert in gioco; d) se pertinente, una sintesi degli argomenti delle parti alla procedura interna sulla questione; e e) se possibile e opportuno, un’esposizione da parte della giurisdizione da cui emana la richiesta di parere consultivo del suo parere sulla questione, compresa ogni analisi che ha compiuto della questione. 2.2. La giurisdizione che presenta la richiesta sottopone ogni altro documento pertinente per il contesto giuridico e di fatto del caso pendente. 2.3. La giurisdizione che ha presentato la richiesta ne notifica l’eventuale ritiro al cancelliere. Ricevuta tale notifica, la Corte chiude il procedimento.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.