Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Art. 92

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 92 ORC dal 2025

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Art. 92 Contenuto dell’iscrizione

L’iscrizione nel registro di commercio delle associazioni contiene le indicazioni seguenti:

  • a. il nome e il numero d’identificazione delle imprese;
  • b. la sede e il domicilio legale;
  • c. la forma giuridica;
  • d. se documentata, la data della costituzione;
  • e. la data dello statuto;
  • f. se limitata, la durata dell’associazione;
  • g. lo scopo;
  • h. i fondi, come i contributi, i ricavi del patrimonio sociale o dell’attività dell’associazione e le donazioni;
  • i. nel caso di una responsabilità personale o di un obbligo di effettuare versamenti suppletivi dei membri dell’associazione, un rinvio allo statuto per i dettagli;
  • j. (1) se del caso, la menzione che l’associazione non sottostà all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio secondo l’articolo 61 capoverso 2 CC (2) e nessuna delle persone autorizzate a rappresentarla è domiciliata in Svizzera, nonché la data della dichiarazione secondo l’articolo 90a capoverso 4;
  • k. (3) le persone seguenti:
  • 1. nel caso delle associazioni di cui all’articolo 90 capoverso 1 lettere a e b, i membri della direzione e le persone autorizzate a rappresentare l’associazione,
  • 2. nel caso delle associazioni di cui all’articolo 90 capoverso 1 lettera c, almeno un membro della direzione e almeno una persona domiciliata in Svizzera autorizzata a rappresentare l’associazione,
  • 3. nel caso delle altre associazioni, almeno un membro della direzione e almeno una persona autorizzata a rappresentare l’associazione;
  • l. (4)
  • m. se l’associazione effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione.
  • (1) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).
    (2) RS 210
    (3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634).
    (4) Abrogata dall’all. n. 2 dell’O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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