Art. 92 ORC dal 2025
Art. 92 Contenuto dell’iscrizione
L’iscrizione nel registro di commercio delle associazioni contiene le indicazioni seguenti: a. il nome e il numero d’identificazione delle imprese;b. la sede e il domicilio legale;c. la forma giuridica;d. se documentata, la data della costituzione;e. la data dello statuto;f. se limitata, la durata dell’associazione;g. lo scopo;h. i fondi, come i contributi, i ricavi del patrimonio sociale o dell’attività dell’associazione e le donazioni; i. nel caso di una responsabilità personale o di un obbligo di effettuare versamenti suppletivi dei membri dell’associazione, un rinvio allo statuto per i dettagli;j. (1) se del caso, la menzione che l’associazione non sottostà all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio secondo l’articolo 61 capoverso 2 CC (2) e nessuna delle persone autorizzate a rappresentarla è domiciliata in Svizzera, nonché la data della dichiarazione secondo l’articolo 90a capoverso 4;k. (3) le persone seguenti:1. nel caso delle associazioni di cui all’articolo 90 capoverso 1 lettere a e b, i membri della direzione e le persone autorizzate a rappresentare l’associazione,2. nel caso delle associazioni di cui all’articolo 90 capoverso 1 lettera c, almeno un membro della direzione e almeno una persona domiciliata in Svizzera autorizzata a rappresentare l’associazione,3. nel caso delle altre associazioni, almeno un membro della direzione e almeno una persona autorizzata a rappresentare l’associazione;l. (4) …m. se l’associazione effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 552]).
(2) [RS 210]
(3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2023 634]).
(4) Abrogata dall’all. n. 2 dell’O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 552]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.