Art. 92 LStrl dal 2025

Art. 92 Obblighi delle imprese di trasporto (1) Obbligo di diligenza
1 Le imprese di trasporto aereo adottano tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di trasportare unicamente persone munite dei documenti di viaggio, dei visti e dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti.
2 Il Consiglio federale disciplina la portata dell’obbligo di diligenza.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.