Art. 91a ONC dal 2025
Art. 91a (1) Eccezioni al divieto
1 Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:a. i veicoli adibiti al trasporto di persone;b. i veicoli agricoli e forestali;c. i veicoli che trainano un semirimorchio il cui interno è adibito ad abitazione;d. i viaggi effettuati dal servizio antincendio, dai servizi della protezione civile, dal servizio sanitario, dalla polizia e dall’esercito, nonché i viaggi per azioni di soccorso in caso di catastrofe;e. i trattori industriali, i carri con motore e i carri di lavoro, come anche i loro rimorchi, nella misura in cui i veicoli siano utilizzati esclusivamente per trasporti agricoli (art. 86–90) durante le ore di divieto di circolare;f. (2) i viaggi effettuati dalla Posta Svizzera SA e dalle società del gruppo Posta secondo l’articolo 1 lettera e dell’ordinanza del 29 agosto 2012 (3) sulle poste (OPO) nell’ambito dell’obbligo a carico della Posta Svizzera SA di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali (art. 13 della L del 17 dic. 2010 (4) sulle poste);g. (5) i trasporti di derrate alimentari (art. 4 della legge del 24 giugno 2014 (6) sulle derrate alimentari, LDerr) che non sono surgelate, riscaldate a temperatura ultra alta o sterilizzate e la cui data di consumo non supera i 30 giorni;h. i trasporti di animali da macello e cavalli da competizione;i. i trasporti di fiori recisi;j. i trasporti di quotidiani con contenuto redazionale e i viaggi riguardanti servizi televisivi d’attualità;k. (7) i veicoli cingolati impiegati per la preparazione delle piste da sci;l. (8) i veicoli il cui interno è adibito a locale appositamente attrezzato per donazioni di sangue;m. (9) gli autoveicoli pesanti con un peso totale di al massimo 4250 kg, se sono a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV (10) ) e il peso superiore a 3500 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero;n. (9) gli autoarticolati con un peso autorizzato del convoglio (art. 7 cpv. 6 OETV) di al massimo 5750 kg, se sono a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV) e il peso superiore a 5000 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero.
2 Sono inoltre esclusi dal divieto di circolare la notte e la domenica i viaggi per soccorso in caso di infortuni o panne di veicoli o in caso di guasti d’esercizio, segnatamente nelle aziende pubbliche di trasporto e nel traffico aereo, nonché i viaggi per interventi del servizio invernale.
2bis Non sono assoggettati al divieto di circolare la domenica i veicoli d’epoca designati come tali nella licenza di circolazione. (12)
3 Nel caso dei viaggi di cui al capoverso 1 lettere f–j, un quarto del volume di carico del veicolo può essere occupato da altre merci. Il trasporto può essere preceduto o seguito da un viaggio a vuoto della durata di 30 minuti al massimo. Per viaggi a vuoto più lunghi e indispensabili è necessario un permesso conformemente all’articolo 92 capoverso 1.
4 Nel caso dei viaggi effettuati durante il divieto di circolare la notte o la domenica è necessario evitare qualsiasi turbamento del riposo.
(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 ([RU 2010 4569]).
(2) Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 4 dell’O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 ([RU 2012 5009]).
(3) [RS 783.01]
(4) [RS 783.0]
(5) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 ([RU 2019 243]).
(6) [RS 817.0]
(7) Introdotta dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 ([RU 2019 243]).
(8) Introdotta dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 ([RU 2020 2139]).
(9) (11)
(10) [RS 741.41]
(11) Introdotta dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 ([RU 2022 13]).
(12) Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 ([RU 2020 2139]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.