ONC Art. 91a - Eccezioni al divieto

Einleitung zur Rechtsnorm ONC:



Art. 91a ONC dal 2025

Art. 91a Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) drucken

Art. 91a (1) Eccezioni al divieto

1 Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:

  • a. i veicoli adibiti al trasporto di persone;
  • b. i veicoli agricoli e forestali;
  • c. i veicoli che trainano un semirimorchio il cui interno è adibito ad abitazione;
  • d. i viaggi effettuati dal servizio antincendio, dai servizi della protezione civile, dal servizio sanitario, dalla polizia e dall’esercito, nonché i viaggi per azioni di soccorso in caso di catastrofe;
  • e. i trattori industriali, i carri con motore e i carri di lavoro, come anche i loro rimorchi, nella misura in cui i veicoli siano utilizzati esclusivamente per trasporti agricoli (art. 86–90) durante le ore di divieto di circolare;
  • f. (2) i viaggi effettuati dalla Posta Svizzera SA e dalle società del gruppo Posta secondo l’articolo 1 lettera e dell’ordinanza del 29 agosto 2012 (3) sulle poste (OPO) nell’ambito dell’obbligo a carico della Posta Svizzera SA di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali (art. 13 della L del 17 dic. 2010 (4) sulle poste);
  • g. (5) i trasporti di derrate alimentari (art. 4 della legge del 24 giugno 2014 (6) sulle derrate alimentari, LDerr) che non sono surgelate, riscaldate a temperatura ultra alta o sterilizzate e la cui data di consumo non supera i 30 giorni;
  • h. i trasporti di animali da macello e cavalli da competizione;
  • i. i trasporti di fiori recisi;
  • j. i trasporti di quotidiani con contenuto redazionale e i viaggi riguardanti servizi televisivi d’attualità;
  • k. (7) i veicoli cingolati impiegati per la preparazione delle piste da sci;
  • l. (8) i veicoli il cui interno è adibito a locale appositamente attrezzato per donazioni di sangue;
  • m. (9) gli autoveicoli pesanti con un peso totale di al massimo 4250 kg, se sono a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV (10) ) e il peso superiore a 3500 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero;
  • n. (9) gli autoarticolati con un peso autorizzato del convoglio (art. 7 cpv. 6 OETV) di al massimo 5750 kg, se sono a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV) e il peso superiore a 5000 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero.
  • 2 Sono inoltre esclusi dal divieto di circolare la notte e la domenica i viaggi per soccorso in caso di infortuni o panne di veicoli o in caso di guasti d’esercizio, segnatamente nelle aziende pubbliche di trasporto e nel traffico aereo, nonché i viaggi per interventi del servizio invernale.

    2bis Non sono assoggettati al divieto di circolare la domenica i veicoli d’epoca designati come tali nella licenza di circolazione. (12)

    3 Nel caso dei viaggi di cui al capoverso 1 lettere f–j, un quarto del volume di carico del veicolo può essere occupato da altre merci. Il trasporto può essere preceduto o seguito da un viaggio a vuoto della durata di 30 minuti al massimo. Per viaggi a vuoto più lunghi e indispensabili è necessario un permesso conformemente all’articolo 92 capoverso 1.

    4 Nel caso dei viaggi effettuati durante il divieto di circolare la notte o la domenica è necessario evitare qualsiasi turbamento del riposo.

    (1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4569).
    (2) Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 4 dell’O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009).
    (3) RS 783.01
    (4) RS 783.0
    (5) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
    (6) RS 817.0
    (7) Introdotta dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
    (8) Introdotta dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
    (9) (11)
    (10) RS 741.41
    (11) Introdotta dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 13).
    (12) Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Art. 91a Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (VRV) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    VDHC/2011/320être; ’au; ’appel; ’il; Daillens; ègle; Poste; érie; ’appelant; épens; ’OPB; ’est; épart; éhicule; écision; éhicules; érieur; ’autre; ênant; édé; ègles; étant; ’activité; ’interdiction