CCS Art. 913 -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 913 CCS dal 2025

Art. 913 Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 913 Diritto dell’istituto

1 L’istituto ha diritto di esigere, al momento del riscatto, l’interesse di tutto il mese corrente.

2 Se l’istituto si è riservato di riconsegnare il pegno a qualunque persona, dietro presentazione della polizza, esso è autorizzato alla riconsegna in quanto non sappia o non debba sapere che il portatore si è illecitamente impossessato della polizza.


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