CCS Art. 911 -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 911 CCS dal 2025

Art. 911 Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 911 Diritto sull’eccedenza

1 Se dal ricavo della vendita risulta un’eccedenza sulla somma garantita, l’avente diritto ne può chiedere il pagamento.

2 Più crediti verso lo stesso debitore possono essere addizionati per il calcolo dell’eccedenza.

3 Il diritto sull’eccedenza si prescrive in cinque anni dalla vendita della cosa.


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