Art. 910 CCS dal 2024

Art. 910 II. Effetti
1 Se il pegno non è riscattato nel termine convenuto, l’istituto può far vendere l’oggetto dall’autorit , dopo aver diffidato con bando pubblico il debitore.
2 L’istituto non può far valere un credito personale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.