OETV Art. 91 - Dispositivi di agganciamento

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 91 OETV dal 2025

Art. 91 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 91 Dispositivi di agganciamento

1 I «dispositivi di agganciamento» sono ganci di traino di veicoli trattori, dispositivi di agganciamento di rimorchi e ralle. (1)

2 I dispositivi di agganciamento devono corrispondere allo stato attuale della tecnica, come descritto in particolare nel regolamento UNECE n. 55, nel regolamento (UE) n. 147, nel regolamento (UE) n. 168/2013 e nel regolamento delegato (UE) n. 44/2014 o nel regolamento (UE) n. 167/2013 e nel regolamento delegato (UE) 2015/208. (1)

3 Devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:

  • a. il dispositivo d’agganciamento del veicolo trattore deve essere fissato a parti sufficientemente solide e comprendere un dispositivo che ne impedisca un’apertura improvvisa;
  • b. l’anello di traino agganciato al veicolo trattore deve poter oscillare facilmente in senso orizzontale e verticale e rotare sufficientemente intorno al suo asse longitudinale.
  • 4 Sui dispositivi d’agganciamento, anche se sono montati, devono figurare in maniera indelebile e chiaramente leggibile le seguenti indicazioni:

  • a. una marca d’approvazione internazionale (come «e» o «E» seguito da un numero) con un numero d’approvazione o il nome del costruttore o il marchio di fabbrica;
  • b. il carico d’appoggio massimo ammesso;
  • c. la forza di riferimento teorica per la forza orizzontale sul timone tra il veicolo trattore e il rimorchio (valore D) o il carico rimorchiabile massimo ammesso.
  • 5 Sono esclusi dal capoverso 4 lettere b e c i dispositivi di agganciamento normalizzati muniti della pertinente marca d’identificazione.

    6 Il punto di ancoraggio del dispositivo di agganciamento e il carico d’appoggio ammesso sono stabiliti dal costruttore del veicolo. Tuttavia non può essere superato il carico d’appoggio stabilito dal costruttore del dispositivo di agganciamento.

    (1) (2)
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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