Art. 91 OETV dal 2025

Art. 91 Dispositivi di agganciamento
1 I «dispositivi di agganciamento» sono ganci di traino di veicoli trattori, dispositivi di agganciamento di rimorchi e ralle. (1)
2 I dispositivi di agganciamento devono corrispondere allo stato attuale della tecnica, come descritto in particolare nel regolamento UNECE n. 55, nel regolamento (UE) n. 147, nel regolamento (UE) n. 168/2013 e nel regolamento delegato (UE) n. 44/2014 o nel regolamento (UE) n. 167/2013 e nel regolamento delegato (UE) 2015/208. (1)
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5 Sono esclusi dal capoverso 4 lettere b e c i dispositivi di agganciamento normalizzati muniti della pertinente marca d’identificazione.
6 Il punto di ancoraggio del dispositivo di agganciamento e il carico d’appoggio ammesso sono stabiliti dal costruttore del veicolo. Tuttavia non può essere superato il carico d’appoggio stabilito dal costruttore del dispositivo di agganciamento.
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.