Art. 91 CPP dal 2024

Art. 91 Osservanza dei termini
1 Il termine è osservato se l’atto procedurale è compiuto presso l’autorit competente al più tardi l’ultimo giorno.
2 Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorit penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento.
3 In caso di trasmissione per via elettronica, per l’osservanza di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione. (1)
4 Il termine è reputato osservato anche quando la memoria o l’istanza perviene al più tardi l’ultimo giorno del termine a un’autorit svizzera non competente. Questa la inoltra senza indugio all’autorit penale competente.
5 Il termine di pagamento a un’autorit penale è osservato se l’importo dovuto è versato alla posta svizzera, oppure addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorit penale, al più tardi l’ultimo giorno del termine.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.