Art. 91 LEF dal 2024

Art. 91 Obblighi del debitore e dei terzi (1)
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2 Se il debitore omette senza giustificazione sufficiente di assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare, l’ufficio d’esecuzione può ordinarne l’accompagnamento per mezzo della polizia.
3 Su richiesta dell’ufficiale, il debitore deve aprire i locali e i ripostigli. Se necessario, l’ufficiale può chiedere l’aiuto dell’autorit di polizia.
4 I terzi che detengono beni del debitore o verso i quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP), lo stesso obbligo di informare del debitore.
5 Le autorit hanno lo stesso obbligo di informare del debitore.
6 L’ufficio d’esecuzione ricorda esplicitamente agli interessati i loro obblighi come pure le conseguenze penali dell’inosservanza.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).(2) RS 311.0
(3) RU 2005 79
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.