Art. 91 LCStr dal 2024
Art. 91 Guida in stato di inattitudine e violazione del divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol (1)
1 È punito con la multa chiunque:a. (2) conduce un veicolo a motore in stato di ebriet ;b. viola il divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol;c. conduce un veicolo senza motore in stato di inattitudine alla guida.
2 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque:a. conduce un veicolo a motore in stato di ebriet con una concentrazione qualificata di alcol nell’alito o nel sangue (3) ;b. conduce un veicolo a motore in stato di inattitudine alla guida per altri motivi.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 ([RU 2012 6291], [2013 4669]; [FF 2010 7455]).
(2) Aggiornata dal n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 ([RU 2023 453]; [FF 2021 3026]).
(3) La disp. riguardante la concentrazione di alcol nell’alito si applica dall’entrata in vigore dell’art. 55 cpv. 3, 3bis, 6 e 6bis secondo il n. I della LF del 15 giu. 2012 e l’O dell’AF del 15 giu. 2012 concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale.
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