LFus Art. 91 - Rapporto di fusione

Einleitung zur Rechtsnorm LFus:



Art. 91 LFus dal 2023

Art. 91 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 91 Rapporto di fusione

1 Gli organi superiori di direzione degli istituti di previdenza redigono un rapporto scritto sulla fusione. Essi possono anche redigerlo insieme.

2 Il rapporto spiega e giustifica:

  • a. lo scopo e le conseguenze della fusione;
  • b. il contratto di fusione;
  • c. le ripercussioni della fusione sui diritti e le pretese degli assicurati.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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