Art. 91 LDP dal 2022

Art. 91 Esecuzione
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
2 Le disposizioni cantonali esecutive richiedono, per essere valide, l’approvazione della Confederazione (1) . Esse devono essere emanate entro 18 mesi dall’accettazione della presente legge da parte dell’Assemblea federale.
(1) Espr. modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.