LAINF Art. 90d - Finanziamento dell’adeguamento dell’assegno per grandi invalidi

Einleitung zur Rechtsnorm LAINF:



Art. 90d LAINF dal 2024

Art. 90d Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) drucken

Art. 90d (1) Finanziamento dell’adeguamento dell’assegno per grandi invalidi

L’adeguamento dell’assegno per grandi invalidi all’aumento del guadagno massimo è finanziato applicando per gli infortuni professionali e non professionali le stesse regole previste per il finanziamento delle indennit di rincaro. Per gli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a e la cassa suppletiva i dettagli sono disciplinati negli statuti e nel regolamento amministrativo dell’associazione secondo l’articolo 90a capoverso 1.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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