LAINF Art. 90a - Finanziamento delle indennit? di rincaro da parte degli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a e della cassa suppletiva

Einleitung zur Rechtsnorm LAINF:



Art. 90a LAINF dal 2024

Art. 90a Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) drucken

Art. 90a (1) Finanziamento delle indennit di rincaro da parte degli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a e della cassa suppletiva

1 Gli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a e la cassa suppletiva costituiscono un’associazione secondo le disposizioni del Codice civile (2) per garantire il finanziamento a lungo termine delle indennit di rincaro (art. 34) per l’assicurazione infortuni professionali e non professionali. L’adesione all’associazione è obbligatoria per tutti gli assicuratori autorizzati ai sensi dell’articolo 68 capoverso 1 lettera a e per la cassa suppletiva.

2 I membri dell’associazione sono obbligati a costituire dotazioni supplementari distinte al fine di finanziare le indennit di rincaro.

3 Le dotazioni supplementari distinte sono finanziate da:

  • a. eccedenze d’interesse sui capitali di copertura delle rendite;
  • b. quote degli interessi su dotazioni supplementari per le prestazioni corrisposte a invalidi e superstiti;
  • c. quote degli interessi su dotazioni supplementari per le spese di cura e le indennit giornaliere;
  • d. pagamenti compensativi tra i membri;
  • e. utili da interessi sulle dotazioni supplementari distinte; e
  • f. premi supplementari per le indennit di rincaro non coperte da eccedenze d’interesse.
  • 4 L’associazione fissa mediante decisione per tutti i membri quote unitarie degli interessi maturati sulle dotazioni supplementari nonché premi supplementari unitari per indennit di rincaro non coperte ai sensi dell’articolo 92 capoverso 1. I premi supplementari sono prelevati nel caso in cui le eccedenze positive di interessi, le quote supplementari di interessi e gli utili da interessi sulle dotazioni distinte non siano sufficienti a garantire il finanziamento delle indennit di rincaro capitalizzate concesse.

    5 Se alla fine di un anno contabile il saldo delle dotazioni distinte di uno o più membri è negativo, l’associazione fissa i necessari pagamenti compensativi tra i membri. In questo caso i membri con un saldo positivo devono corrispondere i pagamenti compensativi secondo le modalit disciplinate negli statuti dell’associazione e nel regolamento amministrativo.

    6 I dettagli sono disciplinati negli statuti e nel regolamento amministrativo dell’associazione. Gli statuti e il regolamento amministrativo necessitano dell’approvazione del Consiglio federale.

    7 In caso di mancata costituzione dell’associazione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). Vedi anche la disp. trans. della mod. del 25 set. 2015 alla fine del presente testo.
    (2) RS 210

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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