Art. 901 CCS dal 2025

Art. 901 Per cartevalori
1 Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio.
2 Per quella di altre cartevalori occorre la consegna del documento con la girata o la dichiarazione di cessione.
3 La costituzione in pegno di titoli contabili è retta esclusivamente dalla legge del 3 ottobre 2008 (1) sui titoli contabili. (2)
(1) RS 957.1(2) Introdotto dall’all. n. 1 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3577; FF 2006 8533).
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