Art. 900 CCS dal 2024

Art. 900 I. Per crediti con o senza titolo di riconoscimento
1 Per impegnare un credito che non risulta da documento o che risulta da un semplice riconoscimento scritto del debito, occorre la scrittura del contratto di pegno e la consegna del titolo se esiste.
2 Il creditore ed il pignorante possono notificare la costituzione del pegno al debitore.
3 Per la costituzione di pegno sopra altri diritti, è necessaria, oltre la scrittura di pegno, l’osservanza delle formalit prescritte per la loro trasmissione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.