ONC Art. 90 - Permessi speciali

Einleitung zur Rechtsnorm ONC:



Art. 90 ONC dal 2025

Art. 90 Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) drucken

Art. 90 Permessi speciali

1 L’autorità cantonale può permettere l’uso industriale di un veicolo agricolo e forestale:

  • a. (1) per le corse al servizio dello Stato o di un Comune, specialmente in relazione con la costruzione e la manutenzione di strade o sentieri, per il trasporto delle immondizie e per lo sgombero della neve;
  • b. per gli altri trasporti conformi a un bisogno generale, come la raccolta del latte, il trasporto di esso dal centro di raccolta alle stazioni ferroviarie, il servizio di camionaggio della ferrovia per i Comuni isolati.
  • 2 Questi permessi sono concessi soltanto per motivi impellenti e solo nelle località ove non esistono veicoli industriali atti a effettuare in modo adeguato tali trasporti. I trasporti permessi devono essere poco importanti e l’uso agricolo e forestale deve restare predominante. I permessi possono essere revocati in qualsiasi momento.

    3 L’autorità cantonale può permettere l’uso di veicoli agricoli e forestali per cortei ecc.; essa ordina, all’occorrenza, le necessarie misure di sicurezza. Circa l’assicurazione è applicabile per analogia l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 novembre 1959 (2) sull’assicurazione dei veicoli. (3)

    4 ... (4)

    (1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531).
    (2) RS 741.31
    (3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).
    (4) Abrogato dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, con effetto dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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