Art. 90 LDIP dal 2025

Art. 90 Principio
1 La successione di una persona con ultimo domicilio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero.
2 La successione di una persona con ultimo domicilio all’estero è regolata dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. Se queste norme richiamano le norme di diritto internazionale privato svizzero, si applica il diritto successorio materiale dello Stato di domicilio. (1)
3 In quanto i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine siano competenti secondo l’articolo 87 capoverso 1, la successione è regolata dal diritto svizzero. (2)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987).(2) Introdotto dalla cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987).
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