REDD Art. 9 - Funzioni del presidente della Corte

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 9 REDD dal 2022

Art. 9 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 9 Funzioni del presidente della Corte

1. Il presidente della Corte dirige i lavori e gli uffici della Corte. Rappresenta la Corte e, in particolare, ne assicura le relazioni con le autorit del Consiglio d’Europa.2. Presiede le Assemblee plenarie della Corte, le sedute della Grande Camera e quelle del collegio di cinque giudici.3. Non partecipa all’esame dei casi trattati dalle Camere, salvo se è il giudice eletto a titolo di una Parte contraente interessata.


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