Legge sull’imposizione del tabacco (LImT) Art. 9

Zusammenfassung der Rechtsnorm LImT:



Art. 9 LImT dal 2025

Art. 9 Legge sull’imposizione del tabacco (LImT) drucken

Art. 9 Inizio
dell’obbligo

1 L’imposta è dovuta:

  • a. per i tabacchi manufatti prodotti in Svizzera, dal momento in cui sono imballati definitivamente per essere smerciati al consumatore;
  • b. (1) per i tabacchi manufatti importati, secondo le prescrizioni che disciplinano l’inizio dell’obbligazione doganale;
  • c. (2) per i tabacchi manufatti posti in depositi fiscali autorizzati, al momento in cui lasciano il deposito o vi sono utilizzati.
  • 2 Se i tabacchi manufatti prodotti in Svizzera, non imballati definitivamente per essere smerciati al consumatore, sono consegnati a persone o ditte non iscritte nel registro di cui all’articolo 13, oppure vanno ad altra destinazione, l’imposta è dovuta dal fabbricante non appena la merce lascia l’azienda; l’aliquota d’imposta applicabile è quella che grava sul prodotto fabbricato, pronto al consumo, maggiormente imposto.

    (1) Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).
    (2) Introdotta dalla cifra I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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