Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) Art. 9

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCaGi:



Art. 9 LCaGi dal 2025

Art. 9 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 9 Obbligo d’informazione delle autorità tenute a iscrivere o trasmettere dati e delle autorità con diritto di consultazione

Le autorità tenute a iscrivere o trasmettere dati e le autorità con diritto di consultazione forniscono al Servizio del casellario giudiziale le informazioni occorrenti e gli consentono di consultare i documenti sui quali si fonda l’iscrizione di dati in VOSTRA o la comunicazione di dati dello stesso, nella misura in cui ciò sia necessario per effettuare i controlli previsti nell’articolo 3 capoverso 2 lettera g e non vi si oppongano interessi pubblici preponderanti.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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