Art. 9 CPS dal 2024

Art. 9 4. Condizioni personali
1 Il presente Codice non è applicabile alle persone i cui atti devono essere giudicati secondo il diritto penale militare.
2 Per le persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i diciott’anni rimangono salve le disposizioni del diritto penale minorile del 20 giugno 2003 (1) (DPMin). Se vanno giudicati nel contempo un atto commesso prima del compimento dei diciott’anni e un atto commesso dopo, si applica l’articolo 3 capoverso 2 DPMin. (2)
(1) RS 311.1(2) Nuovo testo giusta l’art. 44 n. 1 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3545; FF 1999 1669).
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