KRK Art. 9 -
Einleitung zur Rechtsnorm KRK:
La Convenzione sui diritti dell'infanzia è un accordo internazionale che stabilisce i diritti fondamentali dei bambini e obbliga gli Stati parti a rispettarli, proteggerli e garantirli. Questi includono il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, All'istruzione, alla salute e alla protezione dalla violenza e dallo sfruttamento. La Convenzione sottolinea anche il coinvolgimento dei bambini nelle decisioni che li riguardano. La Svizzera ha ratificato la Convenzione e deve garantire che i diritti dei bambini nel paese siano protetti.
Art. 9 KRK dal 2022
Art. 9
1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volont a meno che le autorit competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilit di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo.4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.