Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Art. 9

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 9 ORC dal 2025

Art. 9 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 9 Registro principale

1 Le iscrizioni nel registro giornaliero sono riportate nel registro principale dopo l’approvazione da parte dell’UFRC. Sono riportate al più tardi il giorno della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. (1)

2 Il registro principale contiene per ogni ente giuridico le indicazioni seguenti:

  • a. tutte le iscrizioni contenute nel registro giornaliero conformemente all’articolo 8 capoverso 3 lettere a e b;
  • b. la data della prima iscrizione dell’ente giuridico nel registro di commercio;
  • c. il numero dell’iscrizione nel registro giornaliero;
  • d. (2) il numero di comunicazione nonché la data e il numero della pubblicazione di questa iscrizione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio;
  • e. il rinvio a un’eventuale iscrizione precedente su una scheda o nell’indice alfabetico delle ditte;
  • f. la data della cancellazione nel registro di commercio.
  • 3 La cancellazione di un ente giuridico deve essere evidenziata in modo chiaro nel registro principale.

    4 Le iscrizioni nel registro principale non possono più essere modificate a posteriori e continuano a sussistere a tempo indeterminato. Sono fatte salve le correzioni di natura puramente tipografica che non modificano il contenuto materiale. Le rispettive correzioni sono verbalizzate.

    5 Il registro principale deve essere riproducibile in ogni momento elettronicamente o su carta.

    (1) Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).
    (2) Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7319).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.