Legge sugli stupefacenti (LStup) Art. 8a

Zusammenfassung der Rechtsnorm LStup:



Art. 8a LStup dal 2023

Art. 8a Legge sugli stupefacenti (LStup) drucken

Art. 8a (1) Progetti pilota

1 L’UFSP, dopo avere consultato i Cantoni e i Comuni interessati, può autorizzare progetti pilota scientifici con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa, che:

  • a. sono limitati sotto il profilo territoriale, temporale e materiale;
  • b. permettono di acquisire conoscenze riguardo all’impatto di nuovi disciplinamenti sull’impiego di questi stupefacenti a scopi non medici e riguardo all’evoluzione dello stato di salute dei partecipanti;
  • c. sono svolti in modo tale da assicurare la protezione della salute e della gioventù, la protezione dell’ordine pubblico e la sicurezza pubblica; e
  • d. impiegano, se possibile, prodotti a base di canapa di origine svizzera, conformi alle norme dell’agricoltura biologica svizzera.
  • 2 Il Consiglio federale disciplina le condizioni per lo svolgimento dei progetti pilota. A tale scopo può derogare agli articoli 8 capoversi 1 lettera d e 5, 11, 13, 19 capoverso 1 lettera f e 20 capoverso 1 lettere d ed e.

    3 Gli stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa dispensati nel quadro di progetti pilota sono esentati dall’imposta sul tabacco secondo l’articolo 4 della legge del 21 marzo 1969 (2) sull’imposizione del tabacco.

    (1) Introdotto giusta il n. I del DF del 9 ott. 1998 sulla prescrizione medica d’eroina (RU 1998 2293; FF 1998 I 1161). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 15 mag. 2021 al 14 mag. 2031 (RU 2021 216; FF 2019 2187).
    (2) RS 641.31

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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