Art. 8a LDP dal 2022

Art. 8a (1) Voto elettronico
1 D’intesa con i Cantoni e i Comuni interessati, il Consiglio federale può autorizzare la sperimentazione del voto elettronico limitandola sotto il profilo territoriale, temporale e materiale.
2 Il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e lo spoglio di tutti i voti devono essere garantiti e gli abusi esclusi.
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4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002 , in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).(2) Introdotto dal n. I 1 della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4635; FF 2006 4815).
(3) Abrogato dal n. I 1 della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4635; FF 2006 4815).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.