LCStr Art. 89p -

Einleitung zur Rechtsnorm LCStr:



Art. 89p LCStr dal 2024

Art. 89p Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) drucken

Art. 89p Scopo

Il sistema d’informazione serve all’adempimento dei seguenti compiti:

  • a. per mezzo del sistema di rilevazione: fornire assistenza alle autorit competenti nell’ambito dell’esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti di veicoli;
  • b. per mezzo del sistema di valutazione:
  • 1. stilare le relazioni in virtù dell’accordo del 21 giugno 1999 (1) fra la Confederazione Svizzera e la Comunit europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia,
  • 2. gestire e analizzare i dati relativi ai controlli della circolazione stradale,
  • 3. elaborare le basi per la politica della sicurezza stradale.
  • (1) RS 0.740.72

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