Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 89i

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCStr:



Art. 89i LCStr dal 2024

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Art. 89i Sistema d’informazione sugli incidenti stradali Principi

1 L’USTRA allestisce una statistica degli incidenti stradali ed è responsabile della loro valutazione a livello svizzero.

2 Gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema d’informazione sugli incidenti stradali. Quest’ultimo si compone di:

  • a. un sistema per la rilevazione degli incidenti stradali (sistema di rilevazione);
  • b. un sistema per la valutazione degli incidenti stradali (sistema di valutazione).
  • 3 I Cantoni immettono nel sistema di rilevazione i dati raccolti nell’ambito di incidenti stradali.

    4 Il Consiglio federale può obbligare altri servizi a immettere nel sistema d’informazione i dati a loro disposizione relativi agli incidenti stradali, se questo favorisce l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 89j.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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