Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCStr:



Art. 89i LCStr dal 2024

Art. 89i Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) drucken

Art. 89i Sistema d’informazione sugli incidenti stradali Principi

1 L’USTRA allestisce una statistica degli incidenti stradali ed è responsabile della loro valutazione a livello svizzero.

2 Gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema d’informazione sugli incidenti stradali. Quest’ultimo si compone di:

  • a. un sistema per la rilevazione degli incidenti stradali (sistema di rilevazione);
  • b. un sistema per la valutazione degli incidenti stradali (sistema di valutazione).
  • 3 I Cantoni immettono nel sistema di rilevazione i dati raccolti nell’ambito di incidenti stradali.

    4 Il Consiglio federale può obbligare altri servizi a immettere nel sistema d’informazione i dati a loro disposizione relativi agli incidenti stradali, se questo favorisce l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 89j.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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