Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCStr:



Art. 89h LCStr dal 2024

Art. 89h Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) drucken

Art. 89h Organizzazione
e gestione

Il Consiglio federale disciplina:

  • a. l’organizzazione e la gestione del SIAC;
  • b. la responsabilit del trattamento dei dati;
  • c. il catalogo dei dati da rilevare e la loro durata di conservazione;
  • d. la collaborazione con le autorit , le organizzazioni, gli importatori di veicoli e gli altri servizi che partecipano alla procedura di ammissione alla circolazione;
  • e. le procedure di notificazione;
  • f. le procedure di rettifica dei dati;
  • g. la procedura per la progettazione delle interfacce tecniche con il SIAC e per lo scambio di dati tra la Confederazione, i Cantoni e i terzi che partecipano alla procedura di ammissione alla circolazione;
  • h. la protezione e la sicurezza dei dati per tutti i servizi che, con sistemi autonomi per il trattamento dei dati, svolgono i compiti legati all’ammissione alla circolazione e al controllo della circolazione stradale.

  • Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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