Art. 89e LCStr dal 2024
Art. 89e Accesso mediante procedura di richiamo
Le autorit e i servizi qui appresso possono accedere mediante procedura di richiamo ai seguenti dati: (1) a. (2) le autorit e i servizi autorizzati al trattamento dei dati secondo l’articolo 89d, per quanto attiene ai dati trattati in virtù di tale disposizione;abis. (3) le autorit di polizia, per quanto attiene ai dati di cui necessitano per il controllo dell’autorizzazione a condurre e dell’ammissione alla circolazione, per l’identificazione del detentore e del suo assicuratore e per la ricerca di veicoli;b. (4) l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, per quanto attiene ai dati di cui necessita per il controllo dell’autorizzazione a condurre e dell’ammissione alla circolazione e per la ricerca di veicoli;c. le autorit incaricate del perseguimento penale e le autorit giudiziarie, nell’ambito di procedimenti relativi a infrazioni alla legislazione sulla circolazione stradale, per quanto attiene ai dati relativi alle autorizzazioni a condurre e ai provvedimenti amministrativi;d. le autorit federali e cantonali competenti per gli esami dei veicoli e i servizi incaricati dell’esecuzione degli esami ufficiali dei veicoli, per quanto attiene ai dati relativi all’immatricolazione e ai tipi di veicoli;e. l’Ufficio federale di statistica, per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli;f. l’Ufficio federale dei trasporti, nell’ambito del rilascio di autorizzazioni a esercitare le professioni di trasportatore su strada, per quanto attiene ai dati relativi all’immatricolazione dei veicoli e ai provvedimenti amministrativi;g. (4) l’Ufficio federale dell’energia, per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli necessari per l’esecuzione della riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli secondo la legge del 23 dicembre 2011 (6) sul CO2;h. l’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia, per quanto attiene ai dati necessari per l’adempimento dei loro compiti pubblici (art. 74 e 76);i. le autorit straniere competenti per il rilascio di carte del conducente, per quanto attiene ai dati relativi a tali carte;j. gli organi stranieri incaricati del controllo della durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore, per quanto attiene allo stato delle carte del conducente.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 ([RU 2023 453]; [FF 2021 3026]).
(2) Introdotta dal n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 ([RU 2023 453]; [FF 2021 3026]).
(3) Originaria lett. a.
(4) (5)
(5) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 ([RU 2023 453]; [FF 2021 3026]).
(6) [RS 641.71]
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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