Art. 89c CCS dal 2025

Art. 89c Competenza
1 È competente il Cantone nel quale è stata amministrata la maggior parte dei beni raccolti.
2 Salvo che il Cantone disponga altrimenti, è competente l’autorità incaricata di vigilare sulle fondazioni.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.