Art. 89b LCStr dal 2024
Art. 89b Scopo
Il SIAC serve all’adempimento dei seguenti compiti:a. rilascio, controllo e revoca di:1. licenze per l’ammissione di persone e veicoli alla circolazione stradale,2. permessi e certificati,3. carte per il tachigrafo (1) ;b. esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti di veicoli nell’ambito della circolazione stradale;c. omologazione, esame e ammissione alla circolazione dei veicoli;d. (2) controllo dell’assicurazione, dello sdoganamento e dell’imposizione dei veicoli ammessi alla circolazione secondo la LIAut (3) ;e. identificazione dei detentori di veicoli e ricerca di veicoli;f. tutela delle vittime di incidenti della circolazione;g. razionamento del carburante e requisizione e locazione di veicoli a favore dell’esercito, della protezione civile e dell’approvvigionamento economico del Paese;h. allestimento di statistiche, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni a condurre, i provvedimenti amministrativi, i tipi di veicoli, le immatricolazioni di veicoli, gli incidenti stradali e i controlli della circolazione stradale;i. elaborazione delle basi della politica dei trasporti, dell’ambiente e dell’energia;j. (2) riscossione delle imposte cantonali sugli autoveicoli e di altre imposte, nonché riscossione e verifica del pagamento della tassa sul traffico pesante e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali;k. sostegno alle autorit nazionali e straniere nell’esecuzione delle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore;l. rilascio dell’autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada e relativo controllo;m. (2) esecuzione della riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli secondo la legge del 23 dicembre 2011 (6) sul CO2.
(1) Nuova espr. giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 ([RU 2023 453]; [FF 2021 3026]). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
(2) (4)
(3) [RS 641.51]
(4) (5)
(5) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 ([RU 2023 453]; [FF 2021 3026]).
(6) [RS 641.71]
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
www.admin.ch.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen?
Hier geht es zur Registrierung.