Art. 89b LPP dal 2025

Art. 89b Parità di trattamento
1 Le persone alle quali si applica l’articolo 89a capoverso 1, residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché l’Accordo sulla libera circolazione (1) non disponga altrimenti.
2 Le persone alle quali si applica l’articolo 89a capoverso 2, residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché l’Accordo AELS emendato (2) non disponga altrimenti.
(1) RS 0.142.112.681(2) RS 0.632.31
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.