LPP Art. 89b - Parità di trattamento

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 89b LPP dal 2025

Art. 89b Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 89b Parità di trattamento

1 Le persone alle quali si applica l’articolo 89a capoverso 1, residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché l’Accordo sulla libera circolazione (1) non disponga altrimenti.

2 Le persone alle quali si applica l’articolo 89a capoverso 2, residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché l’Accordo AELS emendato (2) non disponga altrimenti.

(1) RS 0.142.112.681
(2) RS 0.632.31

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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