Art. 892 CCS dal 2025

Art. 892 Estensione della garanzia
1 Il diritto di pegno si estende alla cosa ed ai suoi accessori.
2 Salvo diversa pattuizione, i frutti naturali della cosa impegnata devono essere consegnati dal creditore al proprietario, dal momento in cui cessano di essere parti costitutive della stessa.
3 Il pegno si estende ai frutti che al momento della realizzazione sono parti costitutive della cosa.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.