Art. 89 ONC dal 2025

Art. 89 (1) Cooperative
Le cooperative agricole e forestali possono tenere veicoli agricoli e forestali ed effettuare con essi trasporti e lavori agricoli e forestali per i membri della cooperativa o altre aziende attive nel settore agricolo o forestale. È invece vietato utilizzare i veicoli al servizio di un’azienda commerciale o industriale appartenente alla cooperativa.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.